La
disciplina del tirocinio per revisori contabili è contenuta nel DPR 6 marzo
1998 n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità
di esercizio della funzione di revisore contabile).
Al
registro del tirocinio, tenuto presso il Ministero della Giustizia, devono
iscriversi tutti coloro i quali intendano conseguire i
requisiti necessari per il successivo accesso al registro dei revisori
contabili. Il tirocinio, di durata triennale, deve avere ad oggetto le attività
proprie della funzione di revisore contabile, nonché
l’approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell’esame per l’iscrizione
nel registro dei revisori contabili. Esso va svolto con assiduità, diligenza e
riservatezza.
2. PRESSO CHI DEVE ESSERE SVOLTO
Il
tirocinio deve essere svolto presso un revisore contabile iscritto nel relativo
registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, anche nell’ambito di
società di revisione iscritte all’albo speciale istituito presso la Commissione nazionale
per le società e la borsa (CONSOB).
Ciò
significa che il tirocinio svolto presso soggetti non iscritti nel registro dei
revisori non è ritenuto valido.
Un
caso particolare: i dipendenti pubblici
I
dipendenti pubblici possono svolgere il tirocinio presso un dipendente pubblico
abilitato al controllo legale dei conti, la cui attività abbia
ad oggetto, in particolare, i bilanci di esercizio o consolidati. La norma
specifica che il tirocinio può essere svolto anche presso il dipendente
pubblico di un ente diverso da quello a cui appartiene il tirocinante.
Il
soggetto che voglia svolgere il tirocinio deve fare istanza
all’ente di appartenenza che articola l’orario di lavoro del predetto,
compatibilmente con i propri fini istituzionali, in maniera da consentirgli lo
svolgimento del tirocinio, nonché ad una delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs 29/93, la quale
provvede a designare il proprio dipendente abilitato al controllo dei conti.
3. DURATA E DECORRENZA DEL TIROCINIO
Come già
detto, il tirocinio dura tre anni e decorre dalla data di ricezione, da parte
del Ministero, della domanda di iscrizione nel
relativo registro, salvo il caso del riconoscimento del tirocinio pregresso
(si veda il paragrafo n. 5).
Questo, in
breve, il procedimento che conduce all’iscrizione:
-
l’aspirante revisore presenta la domanda al Ministero della Giustizia, nelle
forme e secondo le modalità successivamente esposte;
-
la Commissione centrale per i revisori contabili esamina la domanda e formula
la proposta di iscrizione entro centoventi giorni
dalla data di presentazione o di ricezione della domanda stessa;
-
il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni provvede, con decreto, all’iscrizione.
La norma
dispone che il provvedimento di accoglimento o di
rigetto debba essere comunicato all’interessato, che può ottenerne copia
conforme, da parte del reparto dei revisori contabili del Ministero.
Nota bene: nella prassi è consigliabile che l’interessato, ove non
riceva la suddetta comunicazione entro un ragionevole lasso
di tempo, si attivi per conoscere lo stato di avanzamento della
propria domanda di iscrizione. |
La norma
prevede inoltre che il reparto dei revisori contabili, su
richiesta scritta dell’interessato, possa rilasciare un attestato di
iscrizione.
4. LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il
regolamento prevede che la domanda di iscrizione al
registro del tirocinio, recante marca da bollo da € 10,33, possa essere
inoltrata al Ministero della Giustizia mediante:
-
invio a mezzo raccomandata A/R;
-
consegna diretta.
Nota bene: l’indirizzo corretto al quale spedire la domanda è Ministero
della Giustizia |
Alla
domanda sottoscritta dal tirocinante (la
cui firma non deve essere autenticata), va allegata la seguente documentazione:
a) ricevuta di pagamento del contributo forfetario alle spese pari
a € 15,49.
Tale
contributo, che deve essere pagato una sola volta, va versato tramite
bollettino di conto corrente postale intestato alla competente sezione di
tesoreria Provinciale dello Stato, con imputazione all’apposito
capitolo 3525 dell’entrata del Bilancio dello Stato, Capo XI.
b) Dichiarazione
di assenso in bollo, rilasciata dal revisore contabile
presso il quale il tirocinio deve essere svolto; per i dipendenti pubblici è
necessaria una dichiarazione dell’amministrazione che designa il dipendente
pubblico presso il quale viene svolto il tirocinio, ovvero una dichiarazione
dello stesso dipendente pubblico.
Nel caso
in cui sia chiesto anche il riconoscimento del tirocinio pregresso,
va allegata la relativa attestazione, con sottoscrizione da parte del revisore
presso cui tale tirocinio è stato svolto, autenticata ai sensi dell’art.20 della Legge 15/1968 (si veda il paragrafo 5).
c) Copia
autentica o certificato sostitutivo del titolo di studio (diploma di
laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche ovvero diploma
universitario o diploma di scuola diretta a fini speciali, rilasciato al
compimento di un ciclo di studi della durata minima di
tre anni).
Per tirocinio pregresso si
intende quello svolto nel periodo antecedente alla presentazione della
domanda di iscrizione al relativo registro. A partire dal 2000, in seguito
ad una modifica normativa che ha portato all’inserimento, nell’ambito dell’art.
9 del regolamento, del comma 2 ter, all’atto di emanazione del provvedimento di iscrizione il direttore
generale degli affari civili e delle libere professioni, su proposta della
commissione centrale, può riconoscere tale periodo di tirocinio, anche se
svolto anteriormente alla data di ricezione della domanda.
A tal fine
la norma prevede che il tirocinante alleghi all’istanza
di iscrizione una attestazione, con sottoscrizione autenticata ai sensi
dell’art. 20 della Legge 15/1968*, rilasciata dal revisore presso il quale il
tirocinio è stato svolto.
Nota bene: ove all’atto di presentazione della domanda di iscrizione il tirocinante non abbia provveduto ad
allegare l’attestazione per il riconoscimento del tirocinio pregresso,
l’unica soluzione appare quella di predisporre un’ulteriore istanza
all’attenzione del reparto revisori contabili del Ministero della Giustizia,
facendo presente di essere già iscritto nel registro del tirocinio, chiedendo
il riconoscimento del tirocinio pregresso ai sensi dell’art. 9, comma 2 ter del citato regolamento e allegando
all’istanza una attestazione relativa al periodo di tirocinio già svolto
prima dell’iscrizione, recante la firma del dominus
autenticata ai sensi dell’art. 20 della Legge 15/1968. |
6. GLI ADEMPIMENTI DEL TIROCINANTE
La
relazione annuale
Al termine
di ciascun anno di tirocinio, entro i 60 giorni successivi, il
tirocinante deve obbligatoriamente redigere e trasmettere alla Commissione
centrale per i revisori contabili una relazione,
asseverata dal soggetto presso il quale è stato svolto il tirocinio, nella
quale siano specificati gli atti e i compiti concernenti l’attività di
revisione contabile alla cui predisposizione o svolgimento egli abbia
partecipato.
Nota bene: l’anno di tirocinio non va assolutamente confuso con
l’anno solare, in quanto decorre dalla data di
iscrizione nel registro e non dal 1° gennaio. Tale malinteso provoca, in
molti casi, l’invio di relazioni annuali che hanno ad
oggetto periodi non correttamente considerati. |
Il mancato
invio della relazione annuale entro i 120 giorni successivi allo scadere di
ciascun anno di tirocinio è causa di interruzione
automatica dello stesso (si veda il paragrafo n. 8).
La
variazione del dominus
Nel caso
in cui il tirocinante intenda completare il periodo di
tirocinio presso altro revisore contabile (dominus)
o funzionario pubblico, egli dovrà darne comunicazione scritta alla Commissione
Centrale a mezzo lettera raccomandata, alla quale vanno allegate le seguenti
attestazioni:
-
di avvenuta cessazione del tirocinio rilasciata dal
vecchio revisore;
-
di avvenuto inizio del tirocinio rilasciata dal nuovo
revisore.
Il periodo
di tirocinio svolto presso un revisore diverso da quello precedentemente
indicato, in mancanza di tale comunicazione scritta, non sarà ritenuto valido
ai fini del computo del relativo triennio.
Nota bene: in caso di variazione del dominus,
l’obbligo di relazione sussiste anche in corso d’anno. In altre parole, il
tirocinante dovrà redigere e trasmettere al Ministero una relazione avente ad
oggetto l’attività svolta nel periodo intercorrente tra la data dell’ultima
relazione trasmessa e la data in cui è avvenuto il
cambiamento del dominus. |
7. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO
Nel caso
in cui il tirocinante, senza giustificato motivo, interrompa
il tirocinio per un periodo superiore a sei mesi, il revisore dovrà darne
comunicazione alla Commissione Centrale, senza ritardo, e comunque non oltre
quindici giorni dopo la scadenza di tale periodo.
Il
direttore generale degli affari civili dispone, su
proposta della Commissione centrale, la cancellazione del tirocinante dal
registro. Lo stesso provvedimento viene adottato nei
seguenti casi:
-
rinunzia o perdita dell’esercizio dei diritti civili da parte dell’iscritto;
-
perdita dei requisiti di onorabilità (art. 8, D. Lgs. 88/92).
Il
provvedimento di cancellazione, tuttavia, può essere adottato solo dopo aver
ascoltato l’interessato; quest’ultimo riceverà
notizia della proposta di cancellazione presso il domicilio dichiarato nella
domanda di iscrizione.
Una volta
avvenuta la cancellazione, il tirocinio già svolto resta
privo di effetti.
Ove il
tirocinante non adempia all’obbligo della relazione
annuale entro i 120 giorni successivi allo scadere di ciascun anno di
tirocinio, quest’ultimo è automaticamente interrotto
fino alla presentazione o spedizione della relazione a mezzo raccomandata A/R.
Inoltre,
il tirocinio si interrompe automaticamente nei
seguenti casi:
-
decesso del revisore presso cui esso viene svolto;
-
impossibilità di proseguimento per ogni altro evento imputabile al revisore
stesso.
Il
tirocinante che intenda proseguire il tirocinio presso
altro soggetto abilitato deve darne comunicazione scritta alla Commissione
Centrale con raccomandata, alla quale dovranno essere allegate:
-
un’autodichiarazione sull’attività svolta fino a
quella data;
-
l’attestazione di inizio del tirocinio rilasciata dal
nuovo dominus.
La
commissione centrale potrà successivamente richiedere
dati, notizie e documenti ad integrazione di quanto già trasmesso.
Il
tirocinio può essere sospeso esclusivamente nei seguenti casi:
a.
assolvimento degli obblighi militari;
b.
gravidanza e puerperio;
c.
malattia che determini un impedimento per un periodo superiore a
sei mesi.
Entro
quindici giorni dal verificarsi di uno dei suddetti casi, il tirocinante ne
deve dare comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R alla Commissione
Centrale, la quale propone la sospensione del tirocinio.
Entro
trenta giorni dalla cessazione della causa della sospensione, il tirocinante
deve inviare alla Commissione Centrale una comunicazione, sottoscritta anche
dal revisore o funzionario pubblico presso cui il
tirocinio viene svolto, a mezzo lettera raccomandata A/R, di avvenuta ripresa
del tirocinio, indicandone la relativa data.
Chiaramente
in tale ipotesi il tirocinio si prolunga di un periodo pari alla durata della
sospensione.
Il
tirocinio deve essere completato almeno trenta giorni prima del termine di
presentazione della domanda di ammissione all’esame
per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili.
La
Commissione, verificato il corretto compimento del periodo di tirocinio,
propone entro venti giorni dal ricevimento della relazione finale (cioè quella relativa al terzo anno di tirocinio) il rilascio
dell’attestazione di compiuto tirocinio e la conseguente cancellazione dal
relativo registro.
Ove
l’attività svolta non sia conforme a quella prevista dalla normativa vigente,
la Commissione propone le forme e la durata dell’integrazione del tirocinio.