REGISTRO DEL TIROCINIO

(Artt. 5 - 14 DPR 6 marzo 1998 n. 99)


1. COS’È IL TIROCINIO    

La disciplina del tirocinio per revisori contabili è contenuta nel DPR 6 marzo 1998 n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile).

Al registro del tirocinio, tenuto presso il Ministero della Giustizia, devono iscriversi tutti coloro i quali intendano conseguire i requisiti necessari per il successivo accesso al registro dei revisori contabili. Il tirocinio, di durata triennale, deve avere ad oggetto le attività proprie della funzione di revisore contabile, nonché l’approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili. Esso va svolto con assiduità, diligenza e riservatezza.

 

2. PRESSO CHI DEVE ESSERE SVOLTO   

Il tirocinio deve essere svolto presso un revisore contabile iscritto nel relativo registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, anche nell’ambito di società di revisione iscritte all’albo speciale istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Ciò significa che il tirocinio svolto presso soggetti non iscritti nel registro dei revisori non è ritenuto valido.

 

Un caso particolare: i dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici possono svolgere il tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato al controllo legale dei conti, la cui attività abbia ad oggetto, in particolare, i bilanci di esercizio o consolidati. La norma specifica che il tirocinio può essere svolto anche presso il dipendente pubblico di un ente diverso da quello a cui appartiene il tirocinante.

Il soggetto che voglia svolgere il tirocinio deve fare istanza all’ente di appartenenza che articola l’orario di lavoro del predetto, compatibilmente con i propri fini istituzionali, in maniera da consentirgli lo svolgimento del tirocinio, nonché ad una delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs 29/93, la quale provvede a designare il proprio dipendente abilitato al controllo dei conti.

 

3. DURATA E  DECORRENZA DEL TIROCINIO    

Come già detto, il tirocinio dura tre anni e decorre dalla data di ricezione, da parte del Ministero, della domanda di iscrizione nel relativo registro, salvo il caso del riconoscimento del tirocinio pregresso (si veda il paragrafo n. 5).

Questo, in breve, il procedimento che conduce all’iscrizione:

-          l’aspirante revisore presenta la domanda al Ministero della Giustizia, nelle forme e secondo le modalità successivamente esposte;

-          la Commissione centrale per i revisori contabili esamina la domanda e formula la proposta di iscrizione entro centoventi giorni dalla data di presentazione o di ricezione della domanda stessa;

-          il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni provvede, con decreto, all’iscrizione.

La norma dispone che il provvedimento di accoglimento o di rigetto debba essere comunicato all’interessato, che può ottenerne copia conforme, da parte del reparto dei revisori contabili del Ministero.

 

Nota bene: nella prassi è consigliabile che l’interessato, ove non riceva la suddetta comunicazione entro un ragionevole lasso di tempo, si attivi per conoscere lo stato di avanzamento della propria domanda di iscrizione.

 

La norma prevede inoltre che il reparto dei revisori contabili, su richiesta scritta dell’interessato, possa rilasciare un attestato di iscrizione.

 

4. LA DOMANDA DI ISCRIZIONE     

Il regolamento prevede che la domanda di iscrizione al registro del tirocinio, recante marca da bollo da € 10,33, possa essere inoltrata al Ministero della Giustizia mediante:

-          invio a mezzo raccomandata A/R;

-          consegna diretta.

 

Nota bene: l’indirizzo corretto al quale spedire la domanda è

Ministero della Giustizia
Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni
Reparto Revisori Contabili
Via Tronto, 2 - 00198
  ROMA

Recapiti telefonici: 06/8417066 oppure 06/68897350
Fax: 06/8419441

 

Alla domanda  sottoscritta dal tirocinante (la cui firma non deve essere autenticata), va allegata la seguente documentazione:

a) ricevuta di pagamento del contributo forfetario alle spese pari a € 15,49.

Tale contributo, che deve essere pagato una sola volta, va versato tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria Provinciale dello Stato, con imputazione all’apposito capitolo 3525 dell’entrata del Bilancio dello Stato, Capo XI.

b) Dichiarazione di assenso in bollo, rilasciata dal revisore contabile presso il quale il tirocinio deve essere svolto; per i dipendenti pubblici è necessaria una dichiarazione dell’amministrazione che designa il dipendente pubblico presso il quale viene svolto il tirocinio, ovvero una dichiarazione dello stesso dipendente pubblico.

Nel caso in cui sia chiesto anche il riconoscimento del tirocinio pregresso, va allegata la relativa attestazione, con sottoscrizione da parte del revisore presso cui tale tirocinio è stato svolto, autenticata ai sensi dell’art.20 della Legge 15/1968 (si veda il paragrafo 5).

c) Copia autentica o certificato sostitutivo del titolo di studio (diploma di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche ovvero diploma universitario o diploma di scuola diretta a fini speciali, rilasciato al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni).

 

5. IL TIROCINIO PREGRESSO     

Per tirocinio pregresso si intende quello svolto nel periodo antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione al relativo registro. A partire dal 2000, in seguito ad una modifica normativa che ha portato all’inserimento, nell’ambito dell’art. 9 del regolamento, del comma 2 ter, all’atto di emanazione del provvedimento di iscrizione il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, su proposta della commissione centrale, può riconoscere tale periodo di tirocinio, anche se svolto anteriormente alla data di ricezione della domanda.

A tal fine la norma prevede che il tirocinante alleghi all’istanza di iscrizione una attestazione, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 20 della Legge 15/1968*, rilasciata dal revisore presso il quale il tirocinio è stato svolto.

 

Nota bene: ove all’atto di presentazione della domanda di iscrizione il tirocinante non abbia provveduto ad allegare l’attestazione per il riconoscimento del tirocinio pregresso, l’unica soluzione appare quella di predisporre un’ulteriore istanza all’attenzione del reparto revisori contabili del Ministero della Giustizia, facendo presente di essere già iscritto nel registro del tirocinio, chiedendo il riconoscimento del tirocinio pregresso ai sensi dell’art. 9, comma 2 ter del citato regolamento e allegando all’istanza una attestazione relativa al periodo di tirocinio già svolto prima dell’iscrizione, recante la firma del dominus autenticata ai sensi dell’art. 20 della Legge 15/1968.

 ATTENZIONE

Per quanto attiene al riconoscimento del tirocinio pregresso, si fa presente che allo stato attuale il reparto revisori contabili accetta anche istanze presentate sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, purché il revisore alleghi copia di un valido documento di riconoscimento.

 

6. GLI ADEMPIMENTI DEL TIROCINANTE    

La relazione annuale

Al termine di ciascun anno di tirocinio, entro i 60 giorni successivi, il tirocinante deve obbligatoriamente redigere e trasmettere alla Commissione centrale per i revisori contabili una relazione, asseverata dal soggetto presso il quale è stato svolto il tirocinio, nella quale siano specificati gli atti e i compiti concernenti l’attività di revisione contabile alla cui predisposizione o svolgimento egli abbia partecipato.

 

Nota bene: l’anno di tirocinio non va assolutamente confuso con l’anno solare, in quanto decorre dalla data di iscrizione nel registro e non dal 1° gennaio. Tale malinteso provoca, in molti casi, l’invio di relazioni annuali che hanno ad oggetto periodi non correttamente considerati.

 

Il mancato invio della relazione annuale entro i 120 giorni successivi allo scadere di ciascun anno di tirocinio è causa di interruzione automatica dello stesso (si veda il paragrafo n. 8).

 

La variazione del dominus

Nel caso in cui il tirocinante intenda completare il periodo di tirocinio presso altro revisore contabile (dominus) o funzionario pubblico, egli dovrà darne comunicazione scritta alla Commissione Centrale a mezzo lettera raccomandata, alla quale vanno allegate le seguenti attestazioni:

-          di avvenuta cessazione del tirocinio rilasciata dal vecchio revisore;

-          di avvenuto inizio del tirocinio rilasciata dal nuovo revisore.

Il periodo di tirocinio svolto presso un revisore diverso da quello precedentemente indicato, in mancanza di tale comunicazione scritta, non sarà ritenuto valido ai fini del computo del relativo triennio.

 

Nota bene: in caso di variazione del dominus, l’obbligo di relazione sussiste anche in corso d’anno. In altre parole, il tirocinante dovrà redigere e trasmettere al Ministero una relazione avente ad oggetto l’attività svolta nel periodo intercorrente tra la data dell’ultima relazione trasmessa e la data in cui è avvenuto il cambiamento del dominus.

 

7. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO     

Nel caso in cui il tirocinante, senza giustificato motivo, interrompa il tirocinio per un periodo superiore a sei mesi, il revisore dovrà darne comunicazione alla Commissione Centrale, senza ritardo, e comunque non oltre quindici giorni dopo la scadenza di tale periodo.

Il direttore generale degli affari civili dispone, su proposta della Commissione centrale, la cancellazione del tirocinante dal registro. Lo stesso provvedimento viene adottato nei seguenti casi:

-          rinunzia o perdita dell’esercizio dei diritti civili da parte dell’iscritto;

-          perdita dei requisiti di onorabilità (art. 8, D. Lgs. 88/92).

Il provvedimento di cancellazione, tuttavia, può essere adottato solo dopo aver ascoltato l’interessato; quest’ultimo riceverà notizia della proposta di cancellazione presso il domicilio dichiarato nella domanda di iscrizione.

Una volta avvenuta la cancellazione, il tirocinio già svolto resta privo di effetti.

 

8. INTERRUZIONE DEL TIROCINIO     

Ove il tirocinante non adempia all’obbligo della relazione annuale entro i 120 giorni successivi allo scadere di ciascun anno di tirocinio, quest’ultimo è automaticamente interrotto fino alla presentazione o spedizione della relazione a mezzo raccomandata A/R.

Inoltre, il tirocinio si interrompe automaticamente nei seguenti casi:

-          decesso del revisore presso cui esso viene svolto;

-          impossibilità di proseguimento per ogni altro evento imputabile al revisore stesso.

Il tirocinante che intenda proseguire il tirocinio presso altro soggetto abilitato deve darne comunicazione scritta alla Commissione Centrale con raccomandata, alla quale dovranno essere allegate:

-          un’autodichiarazione sull’attività svolta fino a quella data;

-          l’attestazione di inizio del tirocinio rilasciata dal nuovo dominus.

La commissione centrale potrà successivamente richiedere dati, notizie e documenti ad integrazione di quanto già trasmesso.

 

9. SOSPENSIONE DEL TIROCINIO     

Il tirocinio può essere sospeso esclusivamente nei seguenti casi:

a.      assolvimento degli obblighi militari;

b.      gravidanza e puerperio;

c.       malattia che determini un impedimento per un periodo superiore a sei mesi.

Entro quindici giorni dal verificarsi di uno dei suddetti casi, il tirocinante ne deve dare comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R alla Commissione Centrale, la quale propone la sospensione del tirocinio.

Entro trenta giorni dalla cessazione della causa della sospensione, il tirocinante deve inviare alla Commissione Centrale una comunicazione, sottoscritta anche dal revisore o funzionario pubblico presso cui il tirocinio viene svolto, a mezzo lettera raccomandata A/R, di avvenuta ripresa del tirocinio, indicandone la relativa data.

Chiaramente in tale ipotesi il tirocinio si prolunga di un periodo pari alla durata della sospensione.

 

10. COMPIMENTO DEL TIROCINIO     

Il tirocinio deve essere completato almeno trenta giorni prima del termine di presentazione della domanda di ammissione all’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili.

La Commissione, verificato il corretto compimento del periodo di tirocinio, propone entro venti giorni dal ricevimento della relazione finale (cioè quella relativa al terzo anno di tirocinio) il rilascio dell’attestazione di compiuto tirocinio e la conseguente cancellazione dal relativo registro.

Ove l’attività svolta non sia conforme a quella prevista dalla normativa vigente, la Commissione propone le forme e la durata dell’integrazione del tirocinio.