Pubblicazione Circolare n. 15 del MEF contenente le istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro in attuazione dell’art. 5 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 relativamente al triennio 2026-2028
Care Colleghe e cari Colleghi,
il MEF ha pubblicato, in data 7 settembre 2026, la Circolare n. 15 contenente le istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro in attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 relativamente al triennio 2026-2028.
La citata circolare ribadisce che:
- il revisore iscritto al registro è tenuto a maturare annualmente almeno 20 crediti formativi, di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale di cui al gruppo A del programma annuale di aggiornamento professionale adottato dal MEF. I restanti crediti formativi possono essere acquisiti nelle materie non caratterizzanti la revisione di cui ai gruppi B e C del programma formativo adottato dal MEF e in quelle caratterizzanti ai fini dell’attestazione di sostenibilità di cui al gruppo D del medesimo programma;
- il revisore legale abilitato all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è tenuto a maturare 25 crediti formativi annuali, di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti la revisione (gruppo A) e almeno 10 nelle materie caratterizzanti ai fini dell’attestazione di sostenibilità (gruppo D). I restanti crediti formativi possono essere acquisiti nelle materie non caratterizzanti la revisione legale (gruppi B e C).
Inoltre, la circolare precisa che;
- non sono in alcun caso previsti deroghe, esenzioni o esoneri all’obbligo formativo dei revisori;
- gli enti formatori e gli Albi professionali sono tenuti alla trasmissione dei crediti formativi al Ministero con cadenza almeno trimestrale e che la trasmissione dei crediti formativi relativi a un’annualità può avvenire entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
Con riferimento all’ultimo aspetto, si richiede una maggiore tempestività nella chiusura degli eventi richiesti in accreditamento, con il caricamento dei relativi partecipanti1, tenuto anche conto che il MEF ha ribadito che in nessun caso il revisore è legittimato a trasmettere al Ministero un’attestazione di partecipazione a corsi di formazione erogati da Albi professionali, qualora i relativi crediti formativi non siano stati previamente e direttamente comunicati all’Amministrazione dall’Albo medesimo.
Per completezza, si riporta il link relativo alla pubblicazione della Circolare in oggetto:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2026/circolare_n_15_2026/
Cari saluti
Il Presidente
Giuseppe Crescitelli
L’intervento del Presidente Dr. Giuseppe Crescitelli sul Sole24ore del 14 Febbraio 2018