Incompatibilità tra esercizio della professione e attività di docenza presso istituti scolastici pubblici – Chiarimenti
Care Colleghe e cari Colleghi,
in presidente CNDCEC, dott. Elbano de Nuccio, informa che negli ultimi mesi sono pervenuti al Consiglio Nazionale diversi quesiti concernenti la compatibilità tra l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e lo svolgimento di attività di docenza presso istituti scolastici pubblici.
Le richieste di chiarimento hanno evidenziato l’opportunità di procedere ad una ricognizione organica della disciplina applicabile, anche al fine di coordinare le disposizioni dell’art. 4 del D.lgs. n. 139/2005 con la normativa speciale prevista per il personale docente.
Le presenti indicazioni si pongono, pertanto, in linea di continuità con le “Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 del D.lgs. n. 139/2005” e con gli orientamenti già espressi dal Consiglio Nazionale nell’ambito del servizio Pronto Ordini.
L’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 139/2005 stabilisce che non possono essere iscritti nell’Albo coloro ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione.
Con riferimento ai dipendenti pubblici trova applicazione, in via generale, l’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, che recepisce il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego. Pertanto, il pubblico dipendente, ove il proprio ordinamento vieti lo svolgimento della libera professione, versa nella causa di incompatibilità prevista dall’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 139/2005.
Per il personale docente degli istituti scolastici pubblici opera, tuttavia, una disciplina speciale.
L’art. 508, comma 15, del D.lgs. n. 297/1994 dispone infatti che: “Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”.
La disposizione costituisce una deroga al regime generale del pubblico impiego e consente al personale docente di esercitare la libera professione purché ricorrano congiuntamente:
- l’autorizzazione del dirigente scolastico;
- la compatibilità con l’orario di servizio;
- l’assenza di pregiudizio per l’attività di insegnamento.
In presenza di tali condizioni non ricorre il divieto di esercizio della libera professione richiamato dall’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 139/2005.
Le conclusioni sopra richiamate risultano coerenti con le “Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità”, le quali, nel paragrafo dedicato al personale docente presso istituti scolastici pubblici (§ 4.10.3), riconoscono espressamente l’applicabilità dell’art. 508 del D.lgs. n. 297/1994.
Il medesimo orientamento emerge, altresì, dai Pronto Ordini n. 8/2025 e n. 29/2025, nei quali il Consiglio Nazionale ha affermato che:
- il docente autorizzato dal dirigente scolastico può esercitare la libera professione;
- qualora l’autorizzazione non venga richiesta ovvero venga negata, l’iscritto non può permanere nella sezione ordinaria dell’Albo e può richiedere l’iscrizione nell’Elenco Speciale dei non esercenti;
- l’iscrizione nell’Elenco Speciale avviene esclusivamente su richiesta dell’interessato, ai sensi dell’art. 34, comma 8, del D.lgs. n. 139/2005.
L’accertamento della sussistenza della causa di incompatibilità compete al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente, sulla base della documentazione prodotta dall’iscritto.
Solo all’esito di tale accertamento potranno essere adottati i conseguenti provvedimenti in ordine alla permanenza nell’Albo ovvero all’iscrizione nell’Elenco Speciale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene opportuno precisare che il P.O. n. 37/2026, nel richiamare la disciplina generale delle incompatibilità del pubblico impiego, prendeva le mosse dalla formulazione del quesito sottoposto al Consiglio Nazionale, riferito genericamente ad un dipendente del Ministero dell’Istruzione con contratto a tempo determinato.
La risposta, pertanto, era volta ad evidenziare il principio generale in materia di incompatibilità e non affrontava espressamente la disciplina speciale applicabile al personale docente di cui all’art. 508 del D.lgs. n. 297/1994.
Resta conseguentemente fermo che, con riferimento al personale docente degli istituti scolastici pubblici, la verifica della sussistenza della causa di incompatibilità deve essere effettuata alla luce della disciplina speciale sopra richiamata, secondo i principi già espressi nelle Note interpretative e nei precedenti orientamenti del Consiglio Nazionale.
Cari saluti
Il Presidente
Giuseppe Crescitelli
L’intervento del Presidente Dr. Giuseppe Crescitelli sul Sole24ore del 14 Febbraio 2018